Trattamento dei dati personali

ll trattamento dei dati viene effettuato in applicazione della disciplina contenuta nelle seguenti fonti: Reg. UE 1060/2021, artt. 38 e 39. La base giuridica è quindi un obbligo legale ex art. 6, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la dichiarazione è trasmessa dall’interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

 

Articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà

  1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.
  2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
  3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
  4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

 

Articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Norme penali

  1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall’articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del Codice di procedura civile. (Comma introdotto dalla L. 31/2019 in vigore dal 19/11/2020 come disposto dalla L. 8/2020).